Tra i tanti servizi che Auser Firenze offre quello dello sportello legale è uno dei più richiesti. Da quanto riferisce il nostro avvocato Roberto Visciola che lo cura, i consigli di orientamento dati ai nostri Soci, spesso, non sono forniti per avviare contenziosi legali ma per trovare soluzioni di buon senso, aiutati da un prezioso strumento di legge che non tutti conoscono bene
“Giustizia ritardata è giustizia negata”, diceva Montesquieu.
Quante volte, infatti, capita di subire un sopruso, evitando però di rivolgersi ad un legale per ottenere un’assistenza, spaventati, da un lato, dai tempi della giustizia e, dall’altro, dai costi.
“Andare dall’avvocato mi costa troppo e, quand’anche avessi ragione, essa mi verrà riconosciuta tra anni ed anni” – è un pensiero comune a molti.
Non tutti però sanno che vi è un’altra strada percorribile per ottenere giustizia, con costi e tempi ben più ridotti.
Il riferimento è all’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione, introdotto nel 2010, che si svolge non necessariamente all’interno dei tribunali e, in ogni caso, senza la presenza di un giudice.
Anziché un giudice chiamato ad emanare (talvolta dopo anni) una sentenza, c’è un mediatore, che ha il compito di facilitare il dialogo tra le parti (assistite dai legali) e di far loro raggiungere (in pochi mesi) un accordo.
La conflittualità tipica del sistema giudiziario lascia spazio allo spirito collaborativo tra le parti, chiamate a raggiungere tra loro un accordo che possa porre fine alla lite.
La lite, in questo caso, non si conclude con una sentenza emanata da un’autorità giudiziaria posta in posizione di supremazia e dettata esclusivamente in base a legge; con un provvedimento, dunque, che può esser tale da soddisfare unicamente gli interessi di una parte ed aprire spazio per eventuali contestazioni e ricorsi (con nuovi costi e tempi ancor più lunghi).
Nella mediazione finalizzata alla conciliazione, al contrario, la lite si conclude con un accordo raggiunto e voluto da entrambe le parti: sono esse stesse a definire la lite, trovando un accordo che in qualche modo possa soddisfare gli interessi di ambedue le parti e non necessariamente basato su una rigida applicazione della legge.
Il tutto, con tempi e costi più ridotti.
Minori, infatti, sono i costi del procedimento di mediazione, dal momento che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, mentre il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Minore sarà, altresì, il compenso destinato al legale che ha prestato assistenza rispetto a quanto avrebbe potuto esser richiesto per un’assistenza giudiziaria.
Minori, infine, le tempistiche, dovendo il procedimento di mediazione concludersi entro tre mesi, pur ammettendosi proroghe per volontà delle parti o per la peculiarità della situazione (si pensi ad una controversia condominiale, che richiede la convocazione di apposita assemblea di condominio per poter poi dare mandato all’amministratore di sottoscrivere o meno l’accordo eventualmente raggiunto in sede di mediazione).
In certe materie, laddove insorga una lite, è obbligatorio procedere preventivamente con il tentativo di conciliazione: ciò accade in tema di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Importante sarà la collaborazione tra le parti in lite e i rispettivi legali, dovendosi abbandonare la classica dicotomia processuale tra attore e convenuto, affinché si possa raggiungere un accordo che possa realmente rappresentare una vittoria per ogni parte in gioco.
E nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca? In quel caso, non riuscendo le parti a trovare un accordo, è necessario che la decisione venga presa dall’alto, ovvero da un giudice. Fallita la mediazione, infatti, le parti hanno piena facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria nei tribunali. Magari rimpiangendo di non esser stati più aperti al dialogo in sede di mediazione, quando l’accordo poteva forse essere ancora raggiunto e il portafoglio era ancora pieno.