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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale. (20A01605) 

(GU n.64 del 11-3-2020)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio   nazionale   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei  beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  nonche'  sentito  il  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  Allo scopo di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti
misure: 
    1) Sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli
esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e
grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le
parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di un metro. 
    2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che  di  trasporto.  Restano,  altresi',  aperti  gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree
di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali,
lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza
interpersonale di un metro. 
    3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate
nell'allegato 2. 
    4)    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi. 
    5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo'  disporre  la
programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto
pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e
alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari
necessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle
effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute,  puo'  disporre,  al  fine  di
contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle
effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali. 
    6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera
e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8
marzo 2020 e fatte salve le attivita'  strettamente  funzionali  alla
gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma
agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a
23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita'
indifferibili da rendere in presenza. 
    7)  In  ordine  alle  attivita'  produttive  e   alle   attivita'
professionali si raccomanda che: 
      a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      c)  siano  sospese  le  attivita'  dei  reparti  aziendali  non
indispensabili alla produzione; 
      d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale; 
      e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    8) per le sole attivita' produttive si  raccomanda  altresi'  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
    9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si
favoriscono, limitatamente  alle  attivita'  produttive,  intese  tra
organizzazioni datoriali e sindacali. 
    10) Per tutte le attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile. 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti, ove incompatibili  con  le  disposizioni
del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 11 marzo 2020  
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri: 
Conte 

Il Ministro della salute: 
Speranza 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429 
                                                           Allegato 1 
 
                       COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
    Ipermercati 
    Supermercati 
    Discount di alimentari 
    Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari
    vari 
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
    periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
    consumo audio e video, elettrodomestici 
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco
    in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 
    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
    specializzati 
    Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le
    telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:
    47.4) 
    Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e
    materiale elettrico e termoidraulico 
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
    Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
    Farmacie 
    Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di
    medicinali non soggetti a prescrizione medica 
    Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in
    esercizi specializzati 
    Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per
    toletta e per l'igiene personale 
    Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per
    riscaldamento 
    Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la
    lucidatura e affini 
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
    via internet 
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
    per televisione 
    Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per
    corrispondenza, radio, telefono 
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
                                                           Allegato 2 
 
                       SERVIZI PER LA PERSONA 
 
    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
    Attivita' delle lavanderie industriali 
    Altre lavanderie, tintorie 
    Servizi di pompe funebri e attivita' connesse