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Matrimonio e divorzio costituiscono due poli opposti dei percorsi sentimentali della persona umana. Il primo, sognato; il secondo, temuto.
Tuttavia, le strade per divorziare sono più numerose di quelle che portano al matrimonio.
Esistono, infatti, solo due tipologie fondamentali di matrimonio: quello civile e quello religioso.
Più numerose sono, invece, le strade per porre fine al matrimonio.
La via classica, ma anche la più onerosa, è costituita dal divorzio giudiziale: i coniugi in lite, ciascuno assistito dal proprio avvocato, vanno di fronte al giudice, affinché questi decida dopo aver valutato le due posizioni contrapposte
Un’altra strada consiste nel divorzio consensuale. E’ vero che anche in questo caso i coniugi vanno in tribunale, di fronte ad un giudice, ma, a differenza della precedente ipotesi, il ricorso è presentato congiuntamente, di comune accordo, dai coniugi, che possono essere assistiti da un solo avvocato, con significativo risparmio sui costi.
Il D.L. 12 giugno 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto due ulteriori percorsi, che si svolgono al di fuori dei tribunali.

La prima, nuova, opzione è costituita dalla c.d. convenzione di negoziazione assistita, che consiste in un accordo in forma scritta raggiunto dai coniugi, ciascuno assistito dal rispettivo avvocato. Compete agli avvocati attestare l’autografia delle sottoscrizioni apposte sotto la convenzione e trasmettere, entro dieci giorni, copia dell’accordo con relative certificazioni all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.L’ultima strada è quella che, all’atto della sua introduzione, ha avuto la massima risonanza mediatica, ovvero il divorzio in Comune.In questo caso, il risparmio per i coniugi è massimo, essendo dovuto il solo diritto fisso di 16 euro.L’assistenza di uno o più legali è – seppur consigliata – facoltativa e quindi se i coniugi sono in grado di fare tutto da soli spenderanno unicamente 16 euro
Vi sono però dei limiti.
Affinché si possa percorrere quest’ultima strada, i coniugi non devono avere figli minori o portatori di handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti.
Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, potendo unicamente incidere sulle condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente alla attribuzione dell’assegno periodico, la sua revoca e la sua revisione quantitativa.
Laddove pertanto il matrimonio non dovesse andare bene, sono molte le strade percorribili.  Ovviamente, a seconda della situazione, dovrà valutarsi quale percorso sia il migliore da intraprendere.

Avv. Roberto Visciola
(Resp.Sportello legale Auser Firenze)
auserq3@gmail.com