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La “sospensione del procedimento con messa alla prova” è l’opportunità che viene offerta dal nostro sistema giudiziario per concludere un procedimento penale in via anticipata rispetto all’ordinario dibattimento processuale
Inserita tra il riti alternativi, come il patteggiamento o il rito abbreviato, la messa alla prova è un istituto fondamentale che si pone un duplice obbiettivo: alleggerire il carico dei Tribunali e far prendere coscienza  del proprio errore a quanti hanno commesso un reato, inserendolo in attività socialmente utili
L’istituto che conduce all’”estinzione del reato” trae origine dal processo penale dei minori e volto alla loro risocializzazione
Con la legge 67/2014 si è poi esteso anche alla maggiore età e questa estensione ha visto ampliarsi in gran misura quanti hanno chiesto di potervi accedere per gli innegabili vantaggi che la messa alla prova offre; quello più rilevante per l’imputato è appunto l’estinzione del reato che, per questo,non lascia traccia alcuna nel casellario giudiziario
Ma vediamo chi può richiedere di essere messo alla prova e le modalità previste dalla legge per il suo svolgimento
Il primo requisito è che l’imputato si sia reso colpevole di un reato punibile con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore ai quattro anni, oppure con alcune ipotesi specifiche di reati come ad esempio: violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli, rissa aggravata, lesioni personali stradali, furto aggravato, ricettazione
In ognuno di questi casi l’imputato può richiedere al giudice richiesta di messa alla prova con una specifica istanza che deve essere accompagnata da un programma di riabilitazione predisposto da UEPE, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia
Nel corso dell’udienza il Giudice, verificati i requisiti, analizza la proposta del programma e ,se valutato positivamente, accoglie la richiesta e stabilisce tempi di attuazione insieme all’eventuale di risarcimento del danno causato
La messa alla prova si sostanzia con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, non retribuiti, a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
I lavori vengono definiti in modo da evitare di ostacolare le normali attività dell’imputato e in coerenza con il suo profilo personale, familiare e professionale
Al termine del periodo prescritto il Giudice si pronunzia sull’esito della messa alla prova e lo fa con la documentazione redatta dall’Ente presso il quale l’imputato ha svolto con le considerazioni finali .
Se il giudizio sarà positivo la sentenza dichiarerà estinto il reato
Gli Enti presso i quali possono essere svolti il lavori sono lo Stato, le Regioni le Province, i Comuni o presso Enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. I Tribunali conservano l’elenco degli Enti che, con specifica convenzione,sono autorizzati a far effettuare i Lavori di Pubblica Utilità; tra questi anche quello di Auser Volontariato  Firenze che nel corso degli anni ha dato modo a tanti imputati di beneficiare di questo prezioso strumento giuridico e sociale